Martedì 18 ottobre è stata approvata dalla Camera dei deputati la nuova legge contro il caporalato, con regole e pene più efficaci.
Con il termine “caporalato” si indica l’intermediazione illegale ai fini dello sfruttamento lavorativo – prevalentemente nel settore agricolo (ma anche nell’edilizia) – di immigrati irregolari senza permesso di soggiorno e di italiani in grave difficoltà economica, che vengono impiegati senza nessun rispetto delle normative sul lavoro, sottopagati, e spesso vittime di maltrattamenti, violenze, ricatti e intimadizioni. Il fenomeno (secondo il terzo Rapporto agromafie e caporalato) coinvolge oggi in Italia tra i 400 e i 430 mila lavoratori agricoli, crea un’economia sommersastimata tra i 14 e i 17,5 miliardi di euro ed è in costante aumento. Nel 2011, con un nuovo articolo del Codice Penale (il 603-bis), il caporalato viene inserito tra i delitti contro la persona: è punito con la reclusione da 5 a 8 anni e con multe tra i 1.000 e i 2.000 euro per ogni lavoratore reclutato, ma ad essere punito è solo l’intermediario (chi ha “procurato” il lavoratore) e non il datore di lavoro, e mancano definizioni chiare di “intermediazione” che rendano semplice l’incrimazione dei “caporali”.
Ora, con la nuova legge del Governo Renzi contro il caporalato, già approvata in Senato, definitivamente approvata alla Camera il 18 ottobre 2016 e in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, diventano più efficaci le norme contro il caporalato. Questi i punti più importanti della legge:
1) ad essere perseguibile per il reato di caporalato non è più soltanto l’intermediario ma anche il datore di lavoro, e il datore di lavoro è perseguibile anche se non c’è un intermediario
2) sono previste attenuanti in caso di collaborazione con le autorità
3) viene introdotto l’arresto obbligatorio in flagranza di reato
4) viene rafforzato l’istituto della confisca dei beni (come avviene nel caso delle organizzazioni mafiose)
5) sono previste multe da 500 a 1000 euro per ogni lavoratore reclutato, e la reclusione da uno a sei anni (che diventa da cinque a otto anni con sanzioni da 1000 a 2000 euro per ogni lavoratore reclutato e con con arresto in flagranza se i fatti sono compiuti “con l’utilizzo di violenza o minaccia”)
6) vengono estese alle vittime del caporalato le provvidenze del Fondo Antitratta
7) viene potenziata la Rete del lavoro agricolo di qualità, che ha il compito di certificare quali sono le aziende virtuose
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