È stato definitivamente assolto dalla Cassazione Oliviero Toscani. Era stato denunciato per aver definito i veneti “un popolo di ubriaconi” e “alcolizzati atavici”, ma nelle sue parole – certamente non condivisibili – non c’è nulla di penalmente rilevante.
La vicenda ha inizio il 2 febbraio 2015, quando nel celebre programma radiofonico La Zanzara Oliviero Toscani si esprime in questi termini (qui l’audio dell’intervista a Toscani): “i veneti sono un popolo di ubriaconi. (…) Alcolizzati atavici, i nonni, i padri, le madri. (…) Poveretti i veneti, (…) non è colpa loro se uno nasce in quel posto, è un destino. (…) Basta sentire l’accento veneto: è da ubriachi, da alcolizzati, da ombretta, da vino”. Da subito si è sollevato un polverone intorno alle parole del fotografo. C’è stato chi – come il sindaco di Calalzo di Cadore – voleva vietare a Toscani l’ingresso nel territorio comunale, e ci sono stati interventi politici anche a livello di Regione Veneto. Il consigliere regionale Giovanni Furlanetto ha chiesto di incriminare Toscani “per violazione della legge Mancino, che punisce, anche con la reclusione, chiunque con proprie azioni o dichiarazioni fa discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”. E il presidente Luca Zaia ha diffuso una durissima “lettera aperta a Oliviero Toscani“, che si concludeva in questi termini: “attenderò pazientemente, per qualche ora ancora, le Sue pubbliche scuse, poi domattina trasmetterò all’Avvocatura Regionale tutti gli articoli contenenti le sue dichiarazioni affinché le trasmettano alla Magistratura competente”.
Nel frattempo sono stati diversi i cittadini veneti che hanno tentato di incriminare Oliviero Toscani. Il tentativo che ha fatto più strada è quello di quattro veneti (Giancarla C., Marco B., Luca M. e Riccardo G.), che sono ricorsi in Cassazione dopo che il gip di Verona il 20 luglio del 2015 aveva archiviato la loro denuncia contro Toscani. Ora – a giugno 2016 – è arrivato il pronunciato della Cassazione, che mette la parola fine alla vicenda, almeno dal punto di vista penale. Secondo la Cassazione (verdetto 24065 della Quinta sezione penale) nelle parole di Oliviero Toscani non c’è nulla di penalmente rilevante. Si tratta infatti di “affermazioni del tutto generiche, indubbiamente caratterizzate da preconcetti e luoghi comuni (con riferimento alle asserite caratteristiche di abitanti in una determinata zona del territorio nazionale) ma prive di specifica connessione con l’operato e la figura di soggetti determinati o determinabili”. Inoltre la Legge Macino, che punisce la discriminazione per motivi razziali e si applica in genere contro militanti di estrema Destra e ultrà del calcio, non ha nulla a che vedere con il caso in questione perché “la discriminazione per motivi razziali è quella fondata sulle qualità personali del soggetto, e non invece sui suoi comportamenti”, e l’accusa di bere troppo allude a un comportamento e non a una qualità personale. Dunque secondo la Suprema Corte “in ragione di ciò è del tutto evidente che nel caso in esame non possa configurarsi la suddetta previsione incriminatrice, giacché le affermazioni del Toscani non sono riconducibili nel concetto di odio razziale o etnico, né comunque possono considerarsi potenzialmente discriminatrici nei confronti di una determinata categoria di soggetti appartenenti ad una determinata razza, nazionalità o religione”.