Il 13 dicembre 2014 è entrata in vigore la nuova normativa che obbliga ristoratori e baristi a indicare la presenza di allergeni nei piatti serviti ai clienti. Ora una nota ministeriale chiarisce tutti i dubbi.
Con il regolamento Ue n. 1169/2011, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, viene introdotto – per tutte le imprese del settore alimentare (ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, mense, cucine degli ospedali, bancarelle di fiere con prodotti alimentari, compagnie aeree e ferroviarie che servono pasti, ecc.) – l’obbligo di indicare chiaramente al cliente la presenza di sostanze allergeniche nei cibi e nelle bevande proposte.
Da subito sono emersi una serie di dubbi sull’applicazione delle nuove norme, e in particolare il problema di dove l’informazione relativa agli allergeni debba essere scritta: obbligatoriamente sul menù o anche su altro supporto? Una nota del Ministero della Salute, emanata il 16 febbraio 2015, chiarisce questo punto stabilendo che l’informazione sugli allergeni deve essere scritta ma non necessariamente sul menù: l’operatore può scegliere liberamente il supporto su cui riportare l’informazione, segnalando la presenza di allergeni sul menù oppure su altri appositi registri o cartelli, purché liberamente e facilmente accessibili per il consumatore.
Questo il testo della nota ministeriale:
” L’obbligo di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del Regolamento sopracitato, sarà considerato assolto anche nei seguenti casi:
1. L’operatore del settore alimentare si limiti ad indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio”;
2. l’operatore del settore alimentare riporti, per iscritto, sul menu, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo: “per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”.
È comunque necessario che, in ciascuna delle ipotesi sopra menzionate, le informazioni dovute ai sensi del Regolamento 1169/2011 risultino da documentazione scritta, facilmente reperibile sia per gli organi di controllo sia per informare i clienti, di cui il personale avrà preventivamente preso visione e conoscenza con contestuale approvazione per iscritto. In questo modo sarà possibile salvaguardare il menu che, per quanto sia il miglior strumento di comunicazione, per molti deve rimanere lo strumento per invogliare il consumatore al consumo piuttosto che per informarlo sul consumo.
È possibile utilizzare anche un formato elettronico, come codici Qr o Applicazioni per smartphone; in questi casi comunque è obbligatorio avere anche della documentazione cartacea da mostrare ad eventuali richiedenti sprovvisti di apparecchi tecnologici. In tutti i casi, il personale dovrà essere debitamente preparato, formato ed informato sulle nuove prassi operative da intraprendere per rispondere prontamente alle nuove richieste legislative. “
(Luigi Torriani)