Prošek: il governo italiano ha inoltrato alla Commissione Europea un dossier per motivare la contrarietà al riconoscimento della menzione geografica tradizionale europea per il Prošek croato.
Vino da dessert prodotto da vitigni autoctoni della Croazia, il Prošek ha poco a che vedere – a parte il nome – con il Prosecco, e assomiglia semmai a un passito. Il problema è – appunto – quello della semi-omonimia, che può trarre in inganno il consumatore, con le bollicine italiane più importanti e più conosciute nel mondo, rappresentate dalle Dop “Prosecco” , “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” e “Colli Asolani – Prosecco”, oltre che dal riconoscimento – come Patrimonio Unesco – delle “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”.
In data 22 settembre 2021 La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ha pubblicato ufficialmente la “domanda di protezione della menzione tradizionale croata Prošek”, precisando che eventuali “dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di due mesi dalla data della presente pubblicazione“, e che “tutte le parti interessate disporranno di un termine di due mesi a decorrere dalla data di pubblicazione per presentare un’obiezione motivata che la Commissione analizzerà prima di adottare una decisione finale“.
E’ partita dunque la controffensiva italiana, e in data 9 novembre 2021 il Ministro Stefano Patuanelli ha annunciato l’avvenuta spedizione all’attenzione della Commissione Ue di un dossier di 14 pagine che argomenta e motiva la contrarietà italiana all’iscrizione del Prošek nell’elenco dei prodotti a denominazione d’origine tutelati in sede europea.
Le motivazioni presentate dall’Italia contro il riconoscimento Ue del Prošek sono, in sintesi, due:
1. SEMI-OMONIMIA (ITALIAN SOUNDING)
Il nome Prošek è troppo simile al nome Prosecco, e l’iscrizione del Prošek nel registro dei prodotti a denominazione d’origine configurerebbe di fatto una sorta di Italian Sounding istituzionalizzato, con problemi di falsa e ingannevole indicazione per i consumatori e di concorrenza sleale per le bollicine italiane, già scarsamente tutelate da denominazione ingannevoli presenti sul mercato europeo come Meer-secco, Kressecco, Semisecco, Consecco e Perisecco (riferimenti normativi: articolo 33, par 2, del Reg. Ue 2019/33; – articolo 27 del Reg. Ue n.33/2019; – Articolo 7 Reg.Ue 1169/2011).
2. PRECEDENTI STORICI
Il Tocai Friulano, dopo il riconoscimento Ue del Tokaij ungherese, nel 2008 ha cambiato nome in “Friulano“, proprio per evitare confusioni e sovrapposizioni terminologiche sul mercato. In questo caso ha prevalso la denominazione ungherese, mentre nel caso del Prosecco ragioni di evidente superiorità sul piano dell’importanza storica e commerciale suggeriscono naturalmente di tutelare la Dop italiana rispetto alle richieste croate.
In un caso importante di semi-omonimia, l’Unione Europea ha deciso in modo molto chiaro in favore della denominazione tradizionale. E’ il caso del nome “Champanillo” (piccolo Champagne” in lingua spagnola), che era usato da una catena spagnola di bar tapas e che l’Unione Europea ha bloccato per evitare un richiamo ingannevole allo Champagne francese.