Cimice asiatica: l’agricoltura italiana sta subendo gravi danni dal proliferare di questo insetto, e la Legge di Bilancio 2020 ha stanziato 80 milioni di euro per aiutare il settore.
La cimice asiatica (Halyomorpha halys) si sta diffondendo capillarmente in Italia, distruggendo campi e frutteti e danneggiando diverse produzioni agricole, e in particolare mele, pere, kiwi, pesche, ciliegie, albicocche e piante da vivaio. Secondo le stime della Coldiretti le aziende interessate dall’emergenza sono circa 48mila, per danni che ammontano complessivamente – su scala nazionale – a oltre 740 milioni di euro nell’ultimo anno. Le regioni più colpite ad oggi sono l’Emilia Romagna (270 milioni di euro di danni stimati), il Piemonte (180 milioni) e la Lombardia (160 milioni), ma danni rilevanti si registrano anche in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Per fermare la diffusione della cimice asiatica in Italia si sta puntando sull’introduzione nel nostro Paese di un antagonista naturale, la vespa samurai (Trissolcus japonicus), che non crea nessun pericolo per l’uomo (è priva di pungiglione) e che è un predatore della cimice asiatica. Nel frattempo, con la Legge di Bilancio 2020, ai commi 501 e 502, vengono introdotti degli aiuti di Stato per aiutare le imprese agricole danneggiate, per un totale di 80 milioni di euro (40 milioni per l’anno 2020, 20 milioni per il 2021 e 20 milioni per il 2022).
Gli aiuti, che possono essere concessi alle aziende agricole che a causa della cimice asiatica hanno subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile (e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi), sono – in sintesi – i seguenti:
1) contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate, di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, il contributo può essere elevato fino al 90%;
2) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso, e per l’anno successivo (nell’ammontare del prestito sono comprese anche le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento inerenti all’impresa agricola). I prestiti vengono erogati al seguente tasso agevolato:
– 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi, per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui sopra;
– 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi, per le aziende ricadenti in altre zone;
3) proroga delle operazioni di credito agrario;
4) agevolazioni previdenziali.