Pratiche sleali nell’agroalimentare: è stato approvato in Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di attuazione della direttiva europea che vieta le pratiche sleali nella della filiera agroalimentare.
Pubblichiamo per i lettori di Universofood il testo integrale con tutte le regole – in vigore dal 15 dicembre 2021 – per quanto concerne il contrasto alle pratiche nei rapporti commerciali tra le aziende agroalimentari e per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti agricoli (Decreto legislativo recante attuazione della Direttiva Ue 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell’Articolo 7 della Legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari).
ART. 1 (Oggetto e ambito di applicazione)
- Il presente decreto reca disposizioni per la disciplina delle relazioni commerciali e
per il contrasto delle pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e
fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate
in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente
da un contraente alla sua controparte, razionalizzando e rafforzando il quadro
giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori
della filiera agricola e alimentare rispetto alle suddette pratiche. -
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle cessioni di prodotti agricoli
ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale,
indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. -
Il presente decreto non si applica ai contratti di cessione direttamente conclusi tra
fornitori e consumatori. -
Le previsioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente decreto costituiscono norme
imperative e prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti,
qualunque sia la legge applicabile al contratto di cessione di prodotti agricoli e
alimentari. È nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria alle
predette disposizioni. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
ART. 2 (Definizioni)
- Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «accordo quadro»: il contratto quadro, l’accordo quadro o il contratto di base,
conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei
conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le
condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le
prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. È fatta salva la
definizione di contratto quadro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102;
b) «acquirente»: qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo
di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorità pubblica ricompresa
nell’Unione europea che acquista prodotti agricoli e alimentari; il termine
«acquirente» può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche;
c) «autorità pubblica»: autorità nazionale, regionale o locale, organismo di diritto
pubblico o associazione costituita da una o più di tali autorità o da uno o più di
tali organismi di diritto pubblico;
d) «consumatore»: la persona fisica che acquista i prodotti agricoli o alimentari per
scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta;
e) «contratti di cessione»: i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti
agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle
cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché dei
conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e
ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori, ai sensi
del decreto legislativo 27 maggio 2015, n. 102, di cui essi sono soci;
f) «contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica»: un accordo
quadro, come definito alla lettera a), ovvero un contratto di fornitura con
prestazioni periodiche o continuative;
g) «Direttiva»: la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17 aprile 2019;
h) «fatturato»: l’ammontare dei ricavi, come definiti all’articolo 85, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo
unico delle imposte sui redditi (TUIR), o dei compensi derivanti dall’esercizio di
arti o professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del medesimo TUIR;
i) «fornitore»: qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende
prodotti agricoli e alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori agricoli o
un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di
produttori, le società cooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni
di tali organizzazioni;
j) «ICQRF»: Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e
Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali;
k) «interessi legali di mora»: interessi di mora ad un tasso che è pari al tasso di
riferimento, come definito alla lettera o);
l) «prodotti agricoli e alimentari»: i prodotti elencati nell’allegato I del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e i prodotti non elencati in tale allegato, ma
trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato;
m) «prodotti agricoli e alimentari deperibili»: i prodotti agricoli e alimentari che per
loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti
alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione;
n) «saggio degli interessi»: il tasso complessivo degli interessi da applicare
all’importo dovuto, al netto delle maggiorazioni di legge;
o) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse, come definito dalla vigente normativa
nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, applicabile come di seguito
indicato:
1) per il primo semestre dell’anno in questione è quello in vigore al 1° gennaio di
quell’anno;
2) per il secondo semestre dell’anno in questione è quello in vigore al 1° luglio di
quell’anno.
ART. 3 (Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione)
- I contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza,
correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con
riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l’instaurazione
della relazione commerciale.
I contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto
stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le
quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o
determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e
di pagamento.
L’obbligo della forma scritta può essere assolto con le seguenti forme equipollenti,
a condizione che gli elementi contrattuali di cui ai commi 1 e 2 siano concordati
tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro: documenti di trasporto o
di consegna, fatture, ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la
consegna dei prodotti.
La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo
deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di
cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato
con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente
rappresentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali
e di categoria. Nell’ipotesi in cui il contratto abbia una durata inferiore a quella
minima, all’infuori delle deroghe espressamente ammesse dal presente comma,
essa si considera comunque pari a dodici mesi. Il presente comma non si applica
ai contratti di cessione ove la parte acquirente esercita l’attività di
somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio di cui all’articolo
5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5, sono fatte salve le condizioni
contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, definite nell’ambito di accordi
quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati
dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello
nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. sono
fatte salve le funzioni e le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Nei contratti quadro conclusi con le centrali di acquisto devono essere indicati, in
allegato, i nominativi degli associati che hanno conferito il mandato.
ART. 4 (Pratiche commerciali sleali vietate)
- Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di
cessione, sono vietate le seguenti pratiche commerciali sleali:
a) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica:
1) il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli
e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dal termine del periodo di
consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che in ogni
caso non può essere superiore a un mese, oppure dopo oltre trenta giorni
dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere per il periodo di
consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia successiva;
2) il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli
e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dal termine del
periodo di consegna convenuto in cui le consegne sono state effettuate, che
in ogni caso non può essere superiore a un mese, oppure dopo oltre
sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere per
il periodo di consegna in questione, a seconda di quale delle due date sia
successiva;
b) nei contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica:
1) il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli
e alimentari deperibili, dopo oltre trenta giorni dalla data di consegna
oppure dopo oltre trenta giorni dalla data in cui è stabilito l’importo da
corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva;
2) il versamento del corrispettivo, da parte dell’acquirente di prodotti agricoli
e alimentari non deperibili, dopo oltre sessanta giorni dalla data di
consegna oppure dopo oltre sessanta giorni dalla data in cui è stabilito
l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia
successiva;
c) l’annullamento, da parte dell’acquirente, di ordini di prodotti agricoli e
alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni. Con regolamento
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro 90 giorni
dall’entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i casi particolari
nonché i settori nei quali le parti di un contratto di cessione possono stabilire
termini di preavviso inferiori a 30 giorni.
d) la modifica unilaterale, da parte dell’acquirente o del fornitore, delle
condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative
alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della
consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai
prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla
cessione dei prodotti;
e) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di pagamenti che non sono
connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari;
f) l’inserimento, da parte dell’acquirente, di clausole contrattuali che obbligano
il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti
agricoli e alimentari che si verifichino presso i locali dell’acquirente o
comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati, purché tale
deterioramento o perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del
fornitore;
g) il rifiuto, da parte dell’acquirente o del fornitore, di confermare per iscritto le
condizioni di un contratto di cessione in essere tra l’acquirente medesimo ed
il fornitore per il quale quest’ultimo abbia richiesto una conferma scritta, salvo
che il contratto di cessione riguardi prodotti che devono essere consegnati da
un socio alla propria organizzazione di produttori o ad una cooperativa della
quale sia socio e sempreché lo statuto o la disciplina interna di tali enti
contengano disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni di un
contratto di cessione di cui al presente decreto;
h) l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell’acquirente o
da parte di soggetti facenti parte della medesima centrale o del medesimo
gruppo d’acquisto dell’acquirente, di segreti commerciali del fornitore, ai
sensi del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 63 di attuazione della direttiva
(UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016, o
qualsiasi altra informazione commerciale sensibile del fornitore;
i) la minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da parte dell’acquirente, di
ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest’ultimo esercita
i diritti contrattuali e legali di cui gode, anche qualora consistano nella
presentazione di una denuncia all’Autorità di contrasto, come individuata ai
sensi del presente decreto, o nella cooperazione con essa nell’ambito di
un’indagine;
j) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, del risarcimento del costo
sostenuto per esaminare i reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti
del fornitore, benché non risultino negligenze o colpe da parte di quest’ultimo.
2. Fermo restando il diritto del fornitore di avvalersi dei rimedi previsti in caso di
ritardo nei pagamenti ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in caso di
mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b), sono
dovuti al creditore gli interessi legali di mora che decorrono automaticamente dal
giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è
maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile. Per i contratti di
cui al comma 1, lettere a) e b), in cui il debitore è una pubblica amministrazione del
settore scolastico e sanitario, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo n. 231 del 2002.
- Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica ai pagamenti:
a) effettuati da un acquirente a un fornitore quando tali pagamenti siano effettuati
nel quadro di programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte
destinati alle scuole ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
b) effettuati da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria;
c) nell’ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione
di vino e i loro acquirenti diretti, alle seguenti condizioni:
1) che i termini di pagamento specifici delle operazioni di vendita siano inclusi
in contratti tipo vincolanti ai sensi dell’articolo 164 del regolamento (UE) n.
1308/2013 prima del 1° gennaio 2019 e la cui applicazione sia stata rinnovata
a decorrere da tale data senza modificare sostanzialmente i termini di
pagamento a danno dei fornitori di uve o mosto;
2) che i contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di
vino e i loro acquirenti diretti siano pluriennali o lo diventino.
Sono inoltre vietate le seguenti pratiche commerciali, salvo che esse siano state
precedentemente concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione,
nell’accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed
univoci:
a) la restituzione, da parte dell’acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e
alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali
prodotti invenduti o per il loro smaltimento;
b) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di un pagamento come
condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l’inserimento in listino dei
suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi;
c) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte,
del costo degli sconti sui prodotti venduti dall’acquirente come parte di una
promozione, a meno che, prima di una promozione avviata dall’acquirente,
quest’ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista dei prodotti
agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato;
d) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi della
pubblicità, effettuata dall’acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;
e) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi per il
marketing dei prodotti agricoli e alimentari effettuata dall’acquirente;
f) la richiesta al fornitore, da parte dell’acquirente, di farsi carico dei costi del
personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti
del fornitore.
e) o f), egli fornisce al fornitore, ove richiesto, una stima per iscritto dei pagamenti
unitari o dei pagamenti complessivi a seconda dei casi e, per i casi di cui alle lettere
b), d), e) o f) del comma 4, fornisce anche una stima, per iscritto, dei costi per il
fornitore e i criteri alla base di tale stima.
ART. 5 (Altre pratiche commerciali sleali)
-
Sono altresì vietate le seguenti pratiche commerciali:
a) l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste
elettroniche a doppio ribasso;
b) l’imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il
venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a
prezzi al di sotto dei costi di produzione;
c) l’omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di
prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste
dell’articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
d) l’imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
e) l’applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni
equivalenti;
f) il subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e
regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni
da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non
abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
g) il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla
natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
h) l’adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche
tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le
condizioni di approvvigionamento;
i) l’imposizione, a carico di una parte, di servizi e prestazioni accessorie rispetto
all’oggetto principale della fornitura, anche qualora questi siano forniti da
soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la
cessione del prodotto oggetto del contratto;
j) l’esclusione dell’applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle
spese di recupero dei crediti;
k) la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al
fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo
prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti
in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo
successivamente all’ultima consegna del mese;
l) l’imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio
economico da una parte alla sua controparte;
m) l’imposizione all’acquirente, da parte del fornitore, di prodotti con date di
scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita
contrattualmente;
n) l’imposizione all’acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per
il mantenimento di un determinato assortimento, inteso come l’insieme dei
beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare
le esigenze dei suoi clienti;
o) l’imposizione all’acquirente, da parte del fornitore, dell’inserimento di
prodotti nuovi nell’assortimento;
p) l’imposizione all’acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di
determinati prodotti nello scaffale o nell’esercizio commerciale; -
Nei contratti di cessione dei prodotti agricoli, la fissazione da parte dell’acquirente
di un prezzo inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall’elaborazione
mensile dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA rileva, in
tutte le fasi della filiera, quale parametro di controllo ai fini dell’accertamento della
violazione di cui al comma 1, lettera b).
ART. 6 (Buone pratiche commerciali)
-
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, si
considerano attuativi dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle
relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari gli
accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni nonché i
contratti di cui all’articolo 3, conformi alle condizioni contrattuali definite nell’ambito
degli accordi quadro ovvero che siano conclusi con l’assistenza delle rispettive
organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale
rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, anche per il
tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. -
I contratti di cessione si considerano conformi ai principi di buona fede, correttezza
e trasparenza quando sono retti, sia nella loro negoziazione che nella successiva
esecuzione, dai seguenti criteri: conformità dell’esecuzione a quanto concordato;
correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale;
assunzione ad opera di tutte le parti della filiera dei propri rischi imprenditoriali;
giustificabilità delle richieste. -
Per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dei contratti di cui al comma
1 possono essere utilizzati messaggi pubblicitari recanti la seguente dicitura:
“Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e
alimentare”. L’ICQRF, nell’esercizio dei propri poteri di indagine e di accertamento
di cui all’articolo 8, verifica la veridicità di tale dicitura e, in caso di riscontro
negativo, ne inibisce l’ulteriore utilizzo.
ART. 7 (Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari)
-
Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 nonché
dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, relativamente alle
procedure e alle sanzioni ivi disciplinate, la vendita sottocosto dei prodotti agricoli e
alimentari freschi e deperibili è consentita solo nel caso di prodotto invenduto a
rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e
concordate con il fornitore in forma scritta. -
E’, in ogni caso, vietato imporre al fornitore condizioni contrattuali tali da far ricadere
sullo stesso le conseguenze economiche derivanti, in modo diretto o indiretto, dal
deperimento o dalla perdita dei prodotti agricoli e alimentari venduti sottocosto non
imputabili a negligenza del fornitore. -
In caso di violazione della disposizione di cui al comma 1, il prezzo stabilito dalle
parti è sostituito di diritto, ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, dal prezzo
risultante dalle fatture d’acquisto oppure, qualora non sia possibile il riscontro con le
fatture d’acquisto, dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione
rilevati dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA ovvero, in
mancanza di quest’ultimo, dal prezzo medio praticato per prodotti similari nel
mercato di riferimento.
ART. 8 (Autorità di contrasto)
-
In attuazione dell’articolo 4 della Direttiva, l’ICQRF è designato quale autorità
nazionale di contrasto deputata all’attività di accertamento delle violazioni delle
disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed all’irrogazione delle
relative sanzioni amministrative, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689. -
Ai fini di cui al comma 1, l’ICQRF esercita le seguenti attività:
a) avvia e conduce indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;
b) chiede agli acquirenti e ai fornitori di rendere disponibili tutte le informazioni
necessarie al fine di condurre indagini sulle eventuali pratiche commerciali
vietate;
c) effettua ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle indagini di cui alla
lettera a);
d) accerta la violazione delle disposizioni di cui al presente decreto e impone
all’autore della violazione di porre fine alla pratica commerciale vietata, salvo che
ciò possa rivelare l’identità del denunciante o qualsiasi altra informazione la cui
divulgazione, secondo il denunciante stesso, potrebbe essere lesiva dei suoi
interessi e a condizione che quest’ultimo abbia specificato quali sono tali
informazioni conformemente a quanto previsto dall’articolo 9, comma 3;
e) avvia procedimenti finalizzati all’irrogazione di sanzioni amministrative
pecuniarie, nei confronti dell’autore della violazione accertata, in conformità delle
vigenti disposizioni di legge nonché di quanto previsto all’articolo 10;
f) pubblica regolarmente sull’apposita sezione del sito internet del Ministero delle
politiche agricole, alimentari e forestali i provvedimenti sanzionatori inflitti ai
sensi delle lettere d) ed e);
g) pubblica una relazione annuale sulle attività svolte in attuazione del presente
decreto, indicando anche il numero delle denunce ricevute e il numero delle
indagini avviate o concluse nel corso dell’anno precedente. Per ogni indagine
conclusa, la relazione contiene un’illustrazione sommaria del caso, l’esito
dell’indagine e la decisione presa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui
all’articolo 9, comma 3;
h) entro il 15 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione europea una relazione
sulle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e
alimentare. Tale relazione contiene, in particolare, tutti i dati pertinenti
riguardanti le attività di contrasto e l’applicazione delle norme del presente
decreto, nel corso dell’anno precedente, in conformità a quanto richiesto dalla
Direttiva. -
Nell’esercizio delle attività di cui al comma 2, l’ICQRF può avvalersi dell’Arma dei
Carabinieri e, in particolare, del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare,
oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13
della legge n. 689 del 1981 in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli
agenti di polizia giudiziaria. -
Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall’ICQRF d’ufficio o su denuncia
di qualunque soggetto interessato, ai sensi dell’articolo 9. -
Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato previste dalle leggi vigenti, anche in ordine
all’accertamento e alla repressione delle pratiche commerciali scorrette di cui agli
articoli 18 e seguenti del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 206. L’Autorità
provvede d’ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, le quali sono in ogni caso
legittimate ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese
rappresentate.
ART. 9 (Denunce all’Autorità di contrasto)
-
Le denunce possono essere presentate all’ICQRF dai soggetti stabiliti nel territorio
nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto sospettato di
aver attuato una pratica commerciale vietata, oppure all’autorità di contrasto dello
Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di avere attuato una pratica
commerciale vietata. -
Le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori, le associazioni di
tali organizzazioni nonché le associazioni di parte acquirente possono presentare
denunce su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno
o più dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese al loro interno, qualora tali
membri si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata ai sensi del presente
decreto. Le organizzazioni diverse da quelle di cui al primo periodo possono
presentare denunce purché vi abbiano un interesse qualificato, a condizione che dette
organizzazioni siano soggetti indipendenti senza scopo di lucro. -
Qualora il denunciante lo richieda, l’ICQRF adotta le misure necessarie per tutelare
adeguatamente l’identità del denunciante ovvero del soggetto che assuma di essere
stato leso dalla pratica commerciale sleale denunciata, nonché per tutelare
adeguatamente qualunque altra informazione la cui divulgazione, secondo il
denunciante, sarebbe lesiva degli interessi del denunciante o del soggetto leso. Il
denunciante specifica le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato. -
L’ICQRF che riceve la denuncia informa il denunciante, entro trenta giorni dal
ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia. -
L’ICQRF, se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della
denuncia, informa il denunciante dei motivi della sua decisione entro centottanta
giorni dal ricevimento della denuncia. -
L’ICQRF, se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia,
avvia e conclude un’indagine a carico del soggetto denunciato entro centottanta
giorni dal ricevimento della denuncia, procedendo ad effettuare la contestazione ai
sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. -
Fatto salvo il diritto di presentare denunce e fermo restando il potere dell’ICQRF di
svolgere d’ufficio le attività di cui al presente articolo, nei contratti di cessione le parti
contraenti possono ricorrere a procedure di mediazione ai sensi del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28 o di risoluzione alternativa delle controversie derivanti
dal contratto stesso. Nel caso in cui sia fallito il tentativo di mediazione o di
risoluzione alternativa delle controversie, è fatto salvo il diritto di presentare
denuncia ai sensi del presente articolo, fermo restando il potere dell’ICQRF di
svolgere d’ufficio le attività di cui all’articolo 8.
ART. 10 (Sanzioni)
-
Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 2 o all’articolo 4, comma 1, lettera g), si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo
esercizio precedente all’accertamento. La misura della sanzione è determinata
facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione o al valore del contratto. In
ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 2.000 euro. -
Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione del divieto di cui all’articolo 3,
comma 4, si applica all’acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5
per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento.
La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal
soggetto che ha commesso la violazione nonché all’entità del danno provocato
all’altro contraente. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 10.000 euro. -
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei
termini di pagamento stabiliti all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5 per cento del fatturato realizzato
nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento. La misura della sanzione viene
determinata in ragione della misura dei ritardi. In ogni caso la sanzione non può
essere inferiore a 1.000 euro. -
Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere c), d), e), f), h), i) e j) si applica all’acquirente una sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo
esercizio precedente all’accertamento. La misura della sanzione è determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione
nonché all’entità del danno provocato all’altro contraente. In ogni caso la sanzione
non può essere inferiore a 30.000 euro. -
Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui all’articolo 4,
comma 4, si applica all’acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3
per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento.
La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal
soggetto che ha commesso la violazione nonché all’entità del danno provocato
all’altro contraente. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 15.000 euro. -
Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente che contravviene agli obblighi di cui
all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), l), m) n), o) e p), è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo
esercizio precedente all’accertamento. La misura della sanzione è determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione
nonché all’entità del danno provocato all’altro contraente. In ogni caso la sanzione
non può essere inferiore a 10.000 euro. -
In caso di concorso della violazione dei divieti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere
a) e b), la sanzione di cui al comma 6 è raddoppiata. -
Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente che contravviene agli obblighi di cui
all’articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), j) e k), è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria fino al 4 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo
esercizio precedente all’accertamento. La misura della sanzione è determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione
nonché all’entità del danno provocato all’altro contraente. In ogni caso la sanzione
non può essere inferiore a 5.000 euro. -
Chiunque effettua vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari al di fuori delle
ipotesi previste dall’articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa di cui
all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2001. -
Qualora venga accertata la prosecuzione, da parte dell’autore della violazione, della
pratica sleale inibita con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 2, lettera d), si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista per la
violazione commessa, fermo restando il limite massimo del 10 per cento del fatturato
realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento. -
Nei casi di reiterata violazione, la misura delle sanzioni di cui al presente articolo è
aumentata fino al doppio e, in caso di ulteriori reiterazioni, fino al triplo. In ogni caso,
tutte le sanzioni previste dal presente articolo non possono eccedere il 10 per cento
del fatturato realizzato dal soggetto sanzionato nell’ultimo esercizio precedente
all’accertamento. -
Per l’irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le
disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. In ogni caso, non
è consentito il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della medesima
legge. -
Al fine di rafforzare l’efficacia dell’attività di contrasto alle pratiche commerciali
sleali di cui al presente decreto, i proventi ottenuti dal pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ragioniere generale
dello Stato sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio. -
Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle
violazioni dei precetti sanzionati dal presente articolo, anche ove promosse dai
soggetti di cui all’articolo 9, comma 2. I predetti soggetti sono altresì legittimati ad
agire, a tutela degli interessi collettivi rappresentati, richiedendo l’inibitoria ai
comportamenti in violazione dei precetti sanzionati dal presente articolo ai sensi
degli articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura civile.
ART. 11 (Cooperazione tra Autorità di contrasto)
- L’ICQRF collabora con le Autorità di contrasto degli altri Stati membri e con la
Commissione europea nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 8, anche al
fine della reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione
transfrontaliera nonché per le attività di cui all’articolo 8 della Direttiva.
ART. 12 (Abrogazioni)
- Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l’articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
b) il comma 6-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre
2012, n. 199;
d) i commi 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.
ART. 13 (Clausola di invarianza finanziaria)
- Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai
compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
ART. 14 (Disposizioni transitorie e finali)
- Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di cessione di
prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dall’entrata in vigore del presente
decreto. I contratti di cessione in corso di esecuzione alla predetta data sono resi
conformi alle disposizioni del presente decreto entro 6 mesi dalla stessa.