[ATTENZIONE: CON LA NUOVA ORDINANZA DEL 21 OTTOBRE, FIRMATA DAL MINISTRO DELLA SALUTE DI INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA, VENGONO VIETATI GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELL’INTERO TERRITORIO LOMBARDO TRA LE ORE 23 E LE ORE 05, VIETANDO DUNQUE A BAR E RISTORANTI DELLA LOMBARDIA DI APRIRE FINO ALLE ORE 24, CONTRARIAMENTE A QUANTO ERA STATO STABILITO SOLTANTO CINQUE GIORNI PRIMA E CHE AVEVAMO RACCONTATO IN QUESTO ARTICOLO]
Ordinanza lombarda del 17 ottobre 2020: per contrastare la seconda ondata dell’emergenza Covid, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato una nuova ordinanza che coinvolge – con nuove restrizioni e nuovi divieti – anche i bar e i ristoranti.
Si tratta dell’ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020, in vigore a partire dal 17 ottobre – e fino al 6 novembre 2020 – su tutto il territorio lombardo. L’ordinanza – che tra l’altro prevede che “i sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al
divieto assoluto di assembramento” – stabilisce per quanto riguarda la vendita e somministrazione di cibi e bevande le seguenti nuove regole “anti-movida”:
ORDINANZA LOMBARDA DEL 17 OTTOBRE 2020 – COSA CAMBIA PER BAR E RISTORANTI
1) Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite sino alle ore 24.00; in tali attività dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande è consentito esclusivamente ai tavoli; la misura di cui al presente punto non si applica agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aerostazioni.
2) E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio.
3) Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua.
4) E’ vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche.
5) E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.