Sentenza storica della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: è vietato utilizzare i termini latte, formaggio, panna, burro o yogurt per indicare prodotti vegani e di origine vegetale.
Per indicare alcuni prodotti di origine vegetale molto apprezzati nel mondo vegano – si utilizzano spesso dei termini mutuati dall’alimentazione di origine animale, per cui abbiamo – per esempio – il “latte di soia”, il “burro di tofu”, i “formaggi vegan” (veggie-cheese), gli “yogurt vegan” e la “panna vegana” o “panna vegetale”.
A giugno 2017, con una sentenza storica, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea mette un freno all’utilizzo del termine latte (e formaggio, burro, panna, yogurt, crema di latte) per indicare prodotti di origine vegetali. La sentenza del tribunale Ue è stata emessa per dirimere una controversia tra la società tedesca TofuTown (che produce e distribuisce alimenti vegani) e un’associazione tedesca – Verband Sozialer Wettbewerb – che ha citato in giudizio la TofuTown per concorrenza sleale, per via dell’uso continuo – nei propri prodotti vegetali – di denominazioni legate al settore lattiero-caseario. Il tribunale Ue ha dato ragione all’associazione, e ha chiarito che denominazioni come “latte”, “crema di latte o panna”, “chantilly” , “burro”, “formaggio” e “yogurt” possono essere usate soltanto per indicare i tradizionali prodotti di origine animale del settore lattiero-caseario, e che queste denominazioni non possono essere usate neanche se se si aggiungono in etichetta (come ha sempre fatto la TofuTown) indicazioni descrittive o esplicative che indicano l’origine vegetale del prodotto. La Corte Ue – nella sentenza – ha richiamato il regolamento comunitario n. 1234/2007, secondo cui il termine “latte” si riferisce solo al “prodotto dalla secrezione mammaria normale, ottenuto mediante una o più mungiture, senza alcuna aggiunta o sottrazione”.
Pingback: Torte vegane crudiste. In un libro le migliori ricette - Universofood