Dal 15 dicembre 2016 l’Oliva di Gaeta è ufficialmente riconosciuta e tutelata dall’Unione Europea come prodotto Dop. Salgono così a 290 le Denominazioni italiane.
Con il Regolamento di esecuzione Ue 2016/2252 del primo dicembre 2016 la Commissione europea iscrive la nuova denominazione Oliva di Gaeta Dop nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta Europea del 15 dicembre (GUUE L 340 del 15/12/2016), ed entra ufficialmente in vigore il 4 gennaio 2017 (entra in vigore cioè – come da prassi – il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Le caratteristiche dell’Oliva di Gaeta Dop e le regole di produzione sono stabilite e delineate dettagliatamente nel Disciplinare di Produzione pubblicato dal Mipaaf. La denominazione Oliva di Gaeta Dop è riservata esclusivamente alle olive derivanti dalla varietà di olivo “Itrana” (detta anche “Gaetana”) che sono coltivate rispettando tutte le regole del Disciplinare di Produzione e che vengono raccolte nei seguenti territori (sono 44 Comuni): per la provincia di Latina nei comuni di Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cori, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccamassima, Roccasecca dei Volsci, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Terracina e parte del territorio del Comune di Cisterna di Latina (fino al tracciato della linea ferroviaria Roma – Napoli); per la provincia di Frosinone nei comuni di Amaseno, Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, Pico; per la provincia di Roma nei comuni di Castel Madama, Castel S. Pietro, Palestrina, Labico, Valmontone, Artena, San Gregorio da Sassola, Casape, Poli e Tivoli; per la provincia di Caserta nei comuni di Sessa Aurunca e Cellole.
Con il riconoscimento dell’Oliva di Gaeta Dop salgono a 290 le Denominazioni italiani tra Dop, Igp e Stg (qui l’elenco completo in continuo aggiornamento) e l’Italia si conferma il Paese leader per numero di Denominazioni. Ricordiamo la differenza tra Dop, Igp e Stg. Dop, Igp e Stg sono marchi attribuiti dall’Unione Europea a prodotti alimentari tipici e di particolare pregio, previo il rispetto – per ogni prodotto – di un determinato disciplinare di produzione. Dop (Denominazione di origine protetta) è il riconoscimento con i criteri più “severi”, e viene attribuito a prodotti alimentari con caratteristiche legate a uno specifico e limitato territorio di produzione (clima, ambiente, tecniche di produzione tradizionali). Igp (Indicazione geografica protetta) è una dicitura con criteri meno stringenti rispetto a Dop (si parla di una sola determinata qualità o caratteristica del prodotto che deve essere legata a una determinata area geografica, e il legame con l’area geografica può avvenire anche in un una sola fase del processo produttivo, produzione o trasformazione o elaborazione, purché la fase in questione sia decisiva per la qualità di pregio che rende Igp il prodotto). Stg (Specialità tradizionale garantita) è un marchio che ha criteri ancora meno stringenti dell’Igp (tutela prodotti alimentari con specificità legate a un metodo di produzione tradizionale, ma che non devono necessariamente avere un legame con una determinata area di produzione).